Risarcimenti

Indennizzo dopo la vaccinazione, il caso valutato dal giudice

La pronuncia riconosce, per una singola paziente, un legame probabilistico con una patologia neurologica, senza conclusioni generali.

Indennizzo dopo la vaccinazione, il caso valutato dal giudice

Il tribunale civile di Firenze ha condannato il ministero della Salute a corrispondere a una donna un indennizzo bimestrale di circa 1.000 euro per un danno definito permanente e irreversibile alla salute. La sentenza, emessa il 18 settembre e riportata da La Nazione, attribuisce alla somministrazione di due dosi del vaccino anti-Covid Pfizer/BioNTech l’insorgenza di una patologia neurologica.

Le iniezioni erano state effettuate il 14 aprile e il 5 maggio 2021. I sintomi, secondo quanto ricostruito nel procedimento, si sono manifestati 41 giorni dopo la prima dose e 20 giorni dopo la seconda. Il giudice ha basato la decisione sugli esiti di una perizia medico-legale, che ha preso in esame la letteratura scientifica, la sequenza temporale degli eventi, il quadro clinico della paziente e l’eventuale presenza di cause alternative.

Il consulente ha ritenuto più probabile che non una correlazione tra le vaccinazioni e la sindrome neurologica, attribuendo rilievo anche alla mancanza di un’altra causa identificabile. L’Avvocatura dello Stato si era opposta alle conclusioni e aveva chiesto una nuova perizia. La richiesta è stata respinta: per il giudice, le osservazioni delle parti erano già state esaminate con attenzione e non modificavano l’esito della valutazione.

La decisione si aggiunge a provvedimenti analoghi emessi nei mesi precedenti dai tribunali di Asti e Agrigento. Il verdetto, tuttavia, riguarda esclusivamente la vicenda esaminata e non stabilisce un nesso generale tra il vaccino e la patologia neurologica. Il riconoscimento giudiziario si fonda infatti sulla probabilità del rapporto causale nel singolo caso, secondo i criteri applicati in ambito medico-legale.

Il criterio della valutazione individuale

La comparsa di un disturbo dopo una vaccinazione costituisce un elemento da considerare, ma la sola successione temporale non dimostra che il trattamento abbia causato la malattia. La valutazione deve tenere conto della natura della sindrome, del suo andamento, della plausibilità biologica e delle possibili spiegazioni alternative. In sede medico-legale può essere applicato il criterio del più probabile che non, riferito alla storia clinica della singola persona.

Si tratta di una valutazione probabilistica individuale, diversa dalla dimostrazione scientifica che un trattamento provochi abitualmente una determinata patologia nella popolazione. Molte sindromi neurologiche possono comparire dopo infezioni, alterazioni del sistema immunitario o malattie sistemiche; in altri casi, la causa può non essere identificabile. L’assenza di diagnosi alternative può rafforzare un’ipotesi, ma non costituisce da sola una prova definitiva.

Il rapporto con la sicurezza collettiva

Il riconoscimento di un nesso in una singola vicenda non permette di stabilire con quale frequenza lo stesso evento possa verificarsi e non modifica automaticamente il bilancio generale tra rischi e benefici della vaccinazione. Per valutare la sicurezza nella popolazione sono necessari dati su numerosi soggetti, confronti con la frequenza spontanea delle patologie e sistemi di farmacovigilanza in grado di individuare segnali coerenti e ripetuti.

La medicina clinica ricostruisce il quadro della persona, la farmacovigilanza analizza gli eventi nella popolazione e la giustizia verifica se, nel caso concreto, siano presenti i requisiti per l’indennizzo. I tre ambiti rispondono quindi a domande diverse. La rarità di un possibile evento avverso non ne riduce l’importanza per chi ne è colpito, ma richiede di distinguere sempre tra la valutazione individuale e le conclusioni sulla sicurezza generale.