Ticket regionali

Perché i farmaci mutuabili possono costare in farmacia

Tre voci spiegano l’importo richiesto: quota locale, differenziale sul prezzo oppure pagamento integrale.

Perché i farmaci mutuabili possono costare in farmacia

Presentare una ricetta medica in farmacia non significa ricevere automaticamente un medicinale gratuito. Nel sistema sanitario italiano, obbligo di prescrizione e rimborsabilità sono infatti due aspetti distinti. La somma richiesta al banco può dipendere dal ticket regionale, dalla differenza tra il prezzo del prodotto scelto e quello rimborsato dal Servizio sanitario nazionale oppure dal costo completo del medicinale.

Quando resta una quota da pagare

I medicinali destinati alla farmacia territoriale si dividono soprattutto in fascia A, coperta dal Servizio sanitario nazionale, e fascia C, a carico del cittadino. Anche per un prodotto di fascia A può essere previsto un ticket, il cui importo varia in base alla Regione. In Lombardia, per chi non ha esenzioni, la quota può arrivare a 2 euro per confezione e 4 euro per ricetta. In Emilia-Romagna, dopo la riforma del maggio 2025, è pari a 2,20 euro per confezione, con un tetto di 4 euro per ricetta.

Al ticket può aggiungersi la differenza di prezzo. Quando esistono medicinali equivalenti più economici, viene fissato un prezzo di riferimento, cioè la somma massima rimborsata dal servizio pubblico. I valori sono aggiornati dall’Agenzia Italiana del Farmaco nelle Liste di trasparenza, pubblicate con cadenza mensile. Chi sceglie un prodotto più costoso deve pagare personalmente l’importo eccedente. Optando per un medicinale allineato al limite di rimborso, questa differenza viene azzerata, ma può restare il ticket regionale.

Esenzioni e farmaci non sostituibili

L’esenzione per patologia o per reddito elimina la quota fissa regionale quando il farmaco rientra nel beneficio, ma non cancella normalmente il differenziale di prezzo. Restano possibili eccezioni per alcune categorie tutelate, come invalidi di guerra e vittime del terrorismo. In alcune Regioni, tra cui la Lombardia, la differenza non viene richiesta anche quando il prodotto meno costoso risulta irreperibile nella rete distributiva.

La dicitura non sostituibile inserita dal medico obbliga il farmacista a consegnare la confezione indicata, ma non impone al Servizio sanitario nazionale di rimborsare l’eventuale costo aggiuntivo. I medicinali equivalenti presenti nella stessa lista sono considerati intercambiabili dalle autorità regolatorie, poiché hanno dimostrato bioequivalenza, qualità e la stessa efficacia terapeutica rispetto al prodotto di riferimento.

Il prezzo pieno riguarda invece soprattutto i medicinali di fascia C, che possono richiedere la ricetta per ragioni di sicurezza ma non sono rimborsati dallo Stato. Per i prodotti di fascia C soggetti a prescrizione, eventuali aumenti di listino possono essere applicati dalle aziende soltanto a gennaio degli anni dispari: la normativa consente i rincari, ma non li rende automatici.

Anche un medicinale normalmente rimborsabile può diventare interamente a carico del cittadino se viene prescritto al di fuori delle condizioni stabilite dalle Note AIFA. Queste indicano per quali diagnosi o percorsi specialistici è prevista la copertura pubblica. In caso di dubbio, è utile chiedere al farmacista se l’importo corrisponde a un ticket o a una differenza di prezzo e se esiste un prodotto sostituibile coperto fino al valore di riferimento. Per chiarimenti sulle esenzioni ci si può rivolgere al servizio sanitario regionale, mentre la valutazione clinica resta affidata al medico.